IL REGIME SPECIALE DEL MARGINE APPLICATO ALLA CESSIONE DI OGGETTI PREZIOSI
Il regime speciale IVA del margine, introdotto con direttiva CE n. 5/94, recepita dal D.L. n° 41 del 23/02/1995, è l’imposta applicata alle transazioni di beni appartenenti a particolari categorie e consiste nell’assoggettare a IVA la sola differenza tra il costo sostenuto dall’impresa per acquistare il bene e il corrispettivo di rivendita, così da evitare una duplicazione d’imposta.
Esso può essere applicato solo da coloro che esercitano, abitualmente o occasionalmente, il commercio di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, relativamente agli acquisti effettuati senza applicazione dell’IVA, cioè da privati cittadini, in Italia o nell’Unione Europea. L’articolo 36 del DL 41/95 individua tre diverse modalità di applicazione dell’imposta: ordinario o analitico, forfetario o percentuale, e globale.
1) REGIME DEL MARGINE CON IL SISTEMA ORDINARIO ANALITICO, dove la base imponibile su cui calcolare l’imposta viene determinata per ogni bene compravenduto (Art. 36, comma 1 D.L. n° 41/95).
2) REGIME DEL MARGINE CON SISTEMA GLOBALE, dove la base imponibile viene determinata periodicamente e per masse di operazioni (Art. 36 comma 6).
3) REGIME DEL MARGINE CON SISTEMA FORFETARIO, dove la base per il calcolo dell’imposta viene determinata in una precisa porzione percentuale del prezzo di vendita (Art. 36 comma 5).
Chi acquista oggetti preziosi usati in lega d’oro, e li rivende in massa, potrà applicare il regime speciale del margine con sistema globale. Infatti questa procedura, a differenza delle altre, consente che il margine venga determinato per masse di operazioni, ovvero globalmente per tutte le vendite effettuate per ciascun mese o trimestre (Art. 36, comma 6).
Dal margine positivo dovrà essere scorporata l’IVA a debito, mentre l’eventuale margine negativo costituirà un credito di margine, di cui si potrà beneficiare nel periodo d’imposta successivo.
Per quanto riguarda la documentazione degli acquisti effettuati da privati, alla luce delle pronunce ministeriali emanate in materia (C.M. 70 del 8/11/1973 e R.M. 9/2270 del 20/01/1981) si ritiene che l’impresa che effettui acquisti di beni presso soggetti privati debba istituire un apposito registro, bollato e numerato prima dell’uso, in cui annotare tutti gli acquisti della specie. Tale registro costituirà la base per superare la presunzione di acquisto (Art. 53 DPR 633/1972) e per documentare la deduzione del costo.
Per quanto riguarda le vendite, dovrà altresì essere predisposto un registro delle cessioni con l’indicazione della data, natura, qualità e quantità dei beni e dei relativi corrispettivi al lordo dell’imposta. Lo stesso fungerà per effettuare lo scorporo e determinare quindi l’aliquota IVA da corrispondere all’erario.
L’imposta per le cessioni effettuate beneficiando del regime speciale del margine globale, ricade tra i costi del cedente e non del cessionario. Pertanto chi effettua vendite in massa di oreficeria rivendendo i propri beni alle aziende specializzate nel recupero di metalli preziosi, dovrà considerare questo costo, che non potrà recuperare, come mancato guadagno diviso per i grammi di oreficeria ceduti.
Per la caratteristica del regime del margine globale che non consente di recuperare l’IVA, da un punto di vista economico è maggiormente conveniente il sistema IVA ordinario, poiché in quest’ultimo caso l’IVA non è un costo né per il cedente né per il cessionario, ma neutra. Ovviamente l’applicazione del regime ordinario è possibile se il cessionario è disposto a corrisponderla al cedente, quindi ad esporsi con la liquidità.
Come visto, chi effettua il commercio all’ingrosso di gioielleria usata e intende avvalersi facoltativamente del regime speciale del margine globale, anziché dell’ordinario è tenuto, oltre all’istituzione degli appositi registri precedentemente descritti, alla comunicazione IVA annuale specificando l’intenzione di volersi avvalere del suddetto regime speciale.
E’ pertanto evidente che la cessione di oreficeria usata può essere facoltativamente effettuata applicando o il regime ordinario o del margine globale, quindi due distinte procedure per l’assolvimento dell’IVA. E’ logico supporre che non essendo d’obbligo l’applicazione del regime speciale per la cessione di beni in massa, il cedente che non ha effettuato la comunicazione preventiva all’ufficio IVA e quindi sprovvisto dei registri di cui sopra, in caso di omessa applicazione di uno dei due regimi IVA applicabili, potrà essere contestato per la mancata applicazione dell’aliquota IVA ordinaria sull’intero corrispettivo e non sul margine.
Spesso chi cede oreficeria usata in modo fraudolento descrive nelle fatture di vendita la merce qualificandola come rottame anziché oreficeria usata per poter applicare il regime di non imponibilità IVA a norma dell’Art. 17 comma 5 Legge n. 633/77.
"Compro oro" truffa sull'IVA
FONTE: Repubblica — 10 giugno 2009 pagina 11 sezione: BARI
UN' ISPEZIONE fiscale dei finanzieri in alcuni esercizi commerciali del barese specializzati nell' acquisto di oro e argento usato, ha portato alla scoperta di una maxievasione di circa 1 milione di euro di Iva. I militari della guardia di finanza hanno controllato una catena di esercizi a Monopoli, Conversano e Polignano a Mare, e scoperto che gli esercizi acquistavano gli oggetti in oro dai privati cittadini come se si trattasse di merce da rottamare, beneficiando così (gli oggetti preziosi sono assoggettati al pagamento dell' Iva) di una totale esenzione in materia di imposta sul valore aggiunto.