Provvedimento UIC del 14 luglio 2000

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2000

Determinazione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni

in oro e delle comunicazioni dei soggetti che esercitano il commercio di oro in via professionale

previste dalla Legge 17 gennaio 2000, n. 7.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 17 gennaio 2000, n.7 recante nuova disciplina del mercato dell’oro;

VISTI, in particolare, l’articolo 1, comma 2, nel quale è stabilito l’obbligo di dichiarare all’Ufficio

italiano dei cambi operazioni aventi ad oggetto oro, l’articolo 1, comma 6, nel quale è previsto che

l’Ufficio italiano dei cambi definisca i contenuti e le modalità di effettuazione di tali dichiarazioni,

l’articolo 1, comma 3, nel quale è stabilito che l’esercizio professionale del commercio di oro può

essere svolto da banche e, previa comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in

possesso di determinati requisiti, e l’articolo 5, commi 1 e 2, ove è prevista una disciplina transitoria

per i soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31

marzo 1988, n.148;

E M A N A

Le seguenti disposizioni attuative:

Articolo 1

Definizioni

1. Nel presente provvedimento si intendono per:

 

 

 

•dell’oro, per conto proprio o di terzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 5, commi 1 e 2, della Legge;

 

 

 

•fiscale e gli estremi di documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona

fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

 

 

Articolo 2

Obbligo di dichiarazione delle operazioni in oro

1. L’obbligo di dichiarazione previsto dall’articolo 1, comma 2, della Legge comprende le

operazioni seguenti:

•non finanziaria in oro;

 

 

 

•operazioni di cui alle lettere a) e b).

2. Per le operazioni indicate nella lettera a) del comma 1, la dichiarazione deve essere effettuata dal

venditore, dal soggetto che concede in prestito, dal garante o dal soggetto che a qualsiasi titolo si

rende cedente dell’oro. Nel caso di operazioni compiute con l’estero, la dichiarazione deve essere

la compravendita, il prestito d’uso, il conferimento in garanzia e qualsiasi altra operazionela consegna materiale di oro nel compimento di operazioni finanziarie su oro;il trasferimento di oro al seguito da o verso l’estero, al di fuori dei casi di esecuzione delle"Legge", la Legge 17 gennaio 2000, n.7;"Ufficio", l’Ufficio italiano dei cambi;"oro", quello di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge;"operatori professionali", i soggetti che esercitano in via professionale il commercio"intermediari finanziari", i soggetti di cui all’articolo 2 della Legge;"dati identificativi", il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice

 

 effettuata dalla parte residente. Per le operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, gli intermediari

Articolo 3

Contenuto e modalità della dichiarazione

1. La dichiarazione deve contenere:

Articolo 4

Operazioni esenti dall’obbligo di dichiarazione

i dati identificativi del dichiarante;i dati identificativi della controparte;la data, il tipo dell’operazione, il quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore.

Non formano oggetto di dichiarazione:

 

qualora le stesse siano poste in essere tra banche e intermediari italiani ovvero tra banche e

intermediari italiani e banche o succursali situate all’estero.

Articolo 5

Comunicazione all’Ufficio

1. I soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione all’Ufficio per l’esercizio in via professionale del

commercio di oro, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 5, commi 1 e 2, della Legge,

devono avvalersi dell’allegato B che forma parte integrante del presente provvedimento. Le

comunicazioni, redatte in tutte le loro parti e sottoscritte dal rappresentante legale e dal presidente

del collegio sindacale, attestano ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica

20 ottobre 1998, n. 403, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 3, della Legge.

2. I soggetti per i quali ricorrono le condizioni indicate nei commi 1 e 2 dell’articolo 5 della Legge

devono effettuare le comunicazioni ivi previste entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente

provvedimento e, entro i termini ivi stabiliti, devono attestare all’Ufficio la sussistenza dei requisiti

previsti dall’articolo 1, comma 3, della Legge.

Articolo 6

Variazioni e richiesta di informazioni

1. Le variazioni delle informazioni rese ai sensi dell'articolo 5 del presente provvedimento devono

essere comunicate all'Ufficio entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono verificate

avvalendosi dell'allegato B.

2. L'Ufficio può richiedere ai soggetti destinatari del presente Provvedimento ogni ulteriore

 

 

informazione in relazione alle operazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, nonché notizie,

dati e documenti per verificare il rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 5 della

Legge e nel presente provvedimento.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Le operazioni compiute dopo l'entrata in vigore della Legge e prima dell'entrata in vigore del

presente provvedimento devono essere dichiarate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del

presente provvedimento.

2. L'Ufficio potrà, con successivo provvedimento, indicare procedure informatiche e telematiche per

l'effettuazione e la trasmissione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste nel presente

provvedimento.

3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente FAZIO

 

 

le operazioni nelle quali siano parte la Banca d’Italia o l’Ufficio;le operazioni indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente provvedimento,

 

finanziari effettuano la dichiarazione per l’oro materialmente consegnato o ricevuto. Per le

operazioni di cui alla lettera c) del comma 1, la dichiarazione deve essere effettuata da chi ha il

possesso dell’oro.

3. L’obbligo della dichiarazione spetta alle banche o agli operatori professionali per le operazioni di

cui essi sono parti.

4. Per le operazioni compiute avvalendosi di una banca o di un operatore professionale il

dichiarante ha facoltà di effettuare la dichiarazione consegnandola, entro il termine indicato

nell’articolo 3 del presente provvedimento, alla banca o all’operatore professionale che provvede

senza ritardo alla trasmissione all’Ufficio.

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