Legge 17 Gennaio 2000, n. 7

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000

"Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio,

del 12 ottobre 1998"

Articolo 1

(Commercio dell'oro)

1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende:

•accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o

superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o

superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel

Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore

sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla

Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche

se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla

Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate

nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

 

l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso

•sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque

altra forma e purezza.

2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di

oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di

dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo

pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori

professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di

terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può

essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in

possesso dei seguenti requisiti:

 

il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale,

•responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale

interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

 

forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a

oggetto sociale che comporti il commercio di oro;possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti

 

•di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli

articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine

di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto

lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio

1999, n. 251.

 

 5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti

 

alla "buona consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul

piano della capacità tecnica, dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli standard di

cui al comma 8;

 

alla revoca del relativo provvedimento;

 

essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie

alla certificazione.

10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi.

11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano

ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

Articolo 2

(Operazioni finanziarie in oro)

1. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro,

rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli

intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

all'effettuazione dei servizi di investimento.

2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le

medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 3

(Disposizioni fiscali)

1. All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "di cui siano parti la Banca d'Italia,

l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate dalla Banca

d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi".

2. Le operazioni esenti di cui all'articolo 10, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di

servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già

 

pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della

 

l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del

presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste

in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto

comma, del presente decreto";

 

"11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro,

anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in

essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da

investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del

Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna

cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1,

lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti

operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può

essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si

intende:

 

comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,

rappresentato o meno da titoli;

 

hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un

prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse

contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità

europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee,

serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, nonchè le monete aventi le medesime

caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;".

4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10,

numero 11), nonchè per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di

purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se

soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito

d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione

della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione

dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24

entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal

ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è

annotato anche nel registro di cui all'articolo 25".

5. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma il numero 11) è sostituito dal seguente: al numero 9), le parole: "effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneità

 

amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle

leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni.

6. I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti

dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le

modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.

7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari

diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.

8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati

internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona

consegna" nel mercato nazionale.

9. L'Ufficio italiano dei cambi:

 

Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

"d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da

investimento o trasformano oro in oro da investimento;";

•"5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della

detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o

assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche

intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere

trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonchè per i servizi

consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da

investimento".

6. All'articolo 22, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "rientranti nell'attività propria delle imprese che

le effettuano" sono soppresse.

7. All'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "e alle importazioni" sono aggiunte le

seguenti: ", computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto

comma".

8. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

•"b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;";

 

 

•"c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è

soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui

all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorchè i requisiti ivi indicati risultino da

conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua

l'operazione;".

9. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per l'importazione di materiale d'oro, nonchè dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a

325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata

nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle

disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con

riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonchè,

agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25".

10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900

millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal presente

articolo.

11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera b), del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per

oggetto oro in lamina se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(1)

12. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonchè per le modalità e i termini di

pagamento delle imposte, si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662.

 

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:la lettera b) è sostituita dalla seguente:la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 42, Legge 21 novembre 2000, n. 342

Articolo 4

(Sanzioni)

1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione

all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da

sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena

soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.

2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la

sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore

negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle

relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia

valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e

successive modificazioni.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e

successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16

della medesima legge.

Articolo 5

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del

comma 3 dell'articolo 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data

di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme di legge

in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148,

e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30

chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 anche per quanto riguarda i

requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.

2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato

l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio

italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi

alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge.

3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai

commi 1 e 2.

4. Il limite di importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge può essere modificato

con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n.

143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Articolo 6

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945,

n. 331, l'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 26 settembre 1986, n. 599, e l'articolo 15,

commi 3 e 4, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Azienda

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Negli anni ha esteso la propria attività, per meglio rispondere alle varie esigenze del settore orafo argentifero, adottando tecnologie di elevata qualità e nel rispetto delle norme ambientali.

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